PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

          «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

      2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto al registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 e del comma 1 del presente articolo, se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario dell'affare risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito a un procedimento pendente presso il loro ufficio».

 

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Art. 2.
(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

          b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271».

      2. Il comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

 

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Art. 3.
(Modifiche agli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo ovvero per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, e da eseguire anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa».

      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Alle intercettazioni indicate nel comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale e abrogazione dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

      1. Il comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'au-torizzazione

 

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a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistano specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento».

      2. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

      «1-ter. Le intercettazioni possono essere disposte solo nei confronti di persona sottoposta alle indagini, purchè a suo carico sussistano indizi di colpevolezza valutati ai sensi del comma 1-bis. Le intercettazioni possono essere disposte anche nei confronti di soggetti non indagati, ove si proceda per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale, nonché per reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono».

      3. All'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile».
      4. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni

 

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non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2».

      5. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Se l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell'articolo 273».

      6. All'articolo 267, comma 4, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».
      7. Il comma 5 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

      8. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

 

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Art. 5.
(Modifica dell'articolo 268 del codice di procedura penale).

      1. L'articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 268. - (Esecuzione delle operazioni). - 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
      2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
      3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.
      4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo

 

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che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
      5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.
      6. Ai difensori delle parti, è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.
      7. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
      8. Scaduto il termine di cui ai commi 4 e 5, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.
      9. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
      10. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o
 

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telematiche, i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 9».

Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 268-bis del codice di procedura penale, in materia di avviso a persone non indagate).

      1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 268-bis. - (Avviso a persone non indagate). - 1. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale, dà avviso con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 268, comma 4, nonché di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
      2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.
      3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere l'eventuale distruzione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, stralciate in quanto manifestamente irrilevanti ai fini investigativi».

Art. 7.
(Regime transitorio).

      1. In relazione al divieto di cui all'articolo 268, comma 7, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, per i procedimenti

 

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pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia scaduto il termine per il deposito dei verbali e delle registrazioni di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 268 del codice di procedura penale, il pubblico ministero deve depositare anche i verbali e le registrazioni oggetto di eventuali provvedimenti di stralcio.

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale e all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47).

      1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

          b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono inserite le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

          c) infine, è aggiunto il seguente comma:

      «3-bis. La documentazione contenuta nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell'archivio istituito presso il proprio ufficio».

      2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono inserite le seguenti: «senza commento,»;

 

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          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

      «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

      «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica è effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

          d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto al secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

          e) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

      «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore

 

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responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
      Dell'avvenuta violazione dell'obbligo di pubblicazione l'offeso dà notizia al titolare del potere disciplinare che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall'attività fino a tre mesi».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dagli articoli 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale».

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 271 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 6, 7 e 8»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Non possono essere utilizzate le intercettazioni di cui al presente capo

 

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nell'ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 266».

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 408 del codice di procedura penale in materia di avviso dell'avvenuta intercettazione nel caso di richiesta di archiviazione della notizia di reato).

      1. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «3-bis. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), ed agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale, all'atto della richiesta di archiviazione, dà avviso, ove non vi abbia provveduto precedentemente, con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno alle parti ed ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche concernenti apparecchi o utenze ad essi intestati. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.
      3-ter. Del materiale raccolto non può, nel caso previsto al comma 3-bis, essere presa visione o rilasciata copia».

Art. 12.
(Modifiche al codice penale).

      1. All'articolo 326 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni

 

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o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione»;

          b) in fine è aggiunto il seguente comma:

      «Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni».

      2. All'articolo 684 del codice penale le parole: «o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 250 a euro 750».

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;

          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del

 

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registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti».

Art. 14.
(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di archivio riservato delle intercettazioni).

      1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.
      2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.
      3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
      4. Il difensore può prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e ascoltare le registrazioni con apparecchi a disposizione dell'archivio ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, ma non può ottenere copia delle registrazioni e degli atti di cui ha preso conoscenza».

 

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Art. 15.
(Introduzione dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti).

      1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

      «Art. 25-septies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote».